QUADRO RW

All’interno del modello redditi il quadro RW è quello dedicato al monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all’estero da persone fisiche, enti non commerciali con sede in Italia e società semplici. Il quadro RW permette inoltre la definizione delle imposte patrimoniali IVAFE (attività finanziarie all’estero) e IVIE (immobili detenuti all’estero).

Documenti richiesti

Documentazione richiesta

1. Le attività patrimoniali estere Doc RW
Tra le attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio rientrano:

  • imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero o registrati presso uffici stranieri;
  • immobili ed eventuali diritti reali immobiliari (multiproprietà, comproprietà);
  • opere d’arte e oggetti preziosi.
    Le attività di cui sopra devono essere dichiarate nel quadro RW a prescindere dai redditi reali prodotti nel periodo di imposta: l’obbligo è legato infatti alla loro mera potenzialità di produrre reddito imponibile.

Le attività finanziarie estere Doc RW
Sono da considerarsi attività finanziarie estere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o diversi di fonte estera, ovvero:

 

  • conti correnti valutari;
  • criptovalute;
  • depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • metalli preziosi che si trovano all’estero;
  • partecipazioni al patrimonio o al capitali di soggetti che risiedono all’estero;
  • attività ed investimenti detenuti all’estero per mezzo di soggetti che risiedono in Paesi differenti da quelli collaborativi, in entità giuridiche estere o italiane differenti dalle società nel caso in cui il contribuente sia l’effettivo titolare;
  • obbligazioni estere o titoli simili, titoli equiparati emessi all’estero e titoli pubblici, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da persone non residenti;
  • i contratti finanziari stipulati con una controparte non residente;
  • i contratti che vengono stipulati fuori dai confini del territorio;
  • i diritti alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni estere o di strumenti finanziari assimilati;
  • polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione;
  • forme di previdenza complementare che vengono organizzate e gestite da soggetti esteri (non rientrano in questa categoria quelle previste obbligatoriamente dalla legge);
  • attività finanziarie estere che sono detenute in Italia al di fuori del circuito di intermediari residenti;
  • attività finanziarie italiane detenute all’estero;
  • le stock option nel caso in cui il prezzo di esercizio risulti minore del valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta considerato.

A chi è rivolto il servizio

La normativa che identifica i soggetti che sono obbligati a compilare il quadro RW è l’articolo 4 del D.L. numero 167/90:

1. coloro che possiedono investimenti all’estero;
2. coloro che detengono attività estere di tipo finanziario.

Rientrano in questo gruppo le seguenti tipologie di contribuenti:

  • enti non commerciali;
  • società semplici;
  • associazioni equiparate;
  • persone fisiche.

Devono compilare il quadro RW anche coloro che:

  • gestiscono capitali e investimenti all’estero;
  • detengono il mero possesso o la possibilità di movimentazione di attività che si trovano all’estero;
  • i trust residenti in Italia.

Scadenze, requisiti e compatibilità

  • I Quadri aggiuntivi del Modello Redditi, a partire dell’anno 2024, vanno inviati entro il 30 settembre.
  • Entro 90 giorni oltre il 30 settembre, con una piccola sanzione, si possono presentare questi quadri utilizzando il ravvedimento operoso.

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