CONGEDO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI FINO A 12 ANNI

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali.

 

Il congedo parentale spetta ai genitori che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

 

Durante questo periodo, i lavoratori e le lavoratrici ricevono un’indennità economica che sostituisce il reddito da lavoro. L’obbiettivo principale di questa misura è proprio quella di consentire ai dipendenti di conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, garantendo da un lato la tutela economica e dall’altro il tempo necessario per dedicarsi alla famiglia.

 

Ciò che rende il congedo parentale facoltativo particolarmente interessante è la sua flessibilità. A differenza del congedo di maternità e del congedo di paternità, che sono periodi di astensione obbligatori, il congedo parentale può essere utilizzato in modo non continuativo o a giornate alternate.

 

Ai lavoratori dipendenti spetta quindi un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino e per un periodo massimo complessivo (madre/padre) di nove mesi di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
  • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione

Documenti richiesti

  • Carta d’identità e codice fiscale del richiedente
  • Carta d’identità e codice fiscale del coniuge
  • Codice Fiscale del minore
  • Busta paga del richiedente
  • Attività lavorativa del coniuge
  • Periodo di richiesta congedo
  • Mandato di assistenza e rappresentanza (disponibile dopo l’acquisto da compilare e allegare alla richiesta)

A chi è rivolto il servizio

Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per ogni minore nato, adottato o affidato.

Sono esclusi unicamente i genitori:

  • con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori a domicilio.

Scadenze, requisiti e compatibilità

In caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi di cui al D.lgs. n.151/200.SCADENZE

La Legge di Bilancio 2024 ha innalzato dal 30% all’80% della retribuzione l’indennità di congedo parentale, per due mensilità nell’anno 2024, e una mensilità indennizzata all’80% e una indennizzata al 60% dall’anno 2025.

Questi periodi di congedo possono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Anche in questo caso la nuova norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale, ma eleva l’indennità soltanto ad uno dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro.

I due mesi di congedo indennizzati all’80% spettano soltanto a i ai quei lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità dopo il primo gennaio 2024.

Una mensilità indennizzata all’80% e una mensilità indennizzata al 60% possono essere richiesta a coloro che termineranno il congedo di maternità/paternità dopo il primo gennaio 2025.

In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto viene meno dal giorno successivo alla sospensione o cessazione. Il diritto cessa, inoltre, dal giorno successivo alla morte del bambino per il quale il congedo è stato richiesto.

Percentuale applicabile per l’anno 2024

PERIODO: 2 mesi

PERCENTUALE INDENNIZZO: 80%

LIMITE D’ETA’: 6 anni

ULTERIORI CONDIZIONI: solo per i mesi spettanti a ciascun genitore

 

PERIODO: 7 mesi

PERCENTUALE INDENNIZZO: 30%

LIMITE D’ETA’: 12 anni

PERIODO: ulteriori mesi fino al limite massimo di  10 mesi o 11 mesi

PERCENTUALE INDENNIZZO: 30%

LIMITE D’ETA’: 12 anni

ULTERIORI CONDIZIONI: solo in caso di reddito del richiedente, inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

 

REQUISITI

Il congedo parentale è riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati che abbiano un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e non può essere richiesto per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa (aspettativa, pause contrattuali nel part time lavoro a chiamata).

 

COMPATIBILITÀ

In caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi di cui al D.lgs. n.151/200.

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