PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge.

Documenti richiesti

  • carta identità
  • codice fiscale
  • data matrimonio
  • codice fiscale coniuge
  • iban personale
  • copia dichiarazione dei redditi due anni -precedenti

A chi è rivolto il servizio

Possono accedere alla pensione di vecchiaia, i lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati e del pubblico impiego.

Scadenze, requisiti e compatibilità

La “Riforma Fornero” (Legge n. 214/2011) ha previsto una distinta regola di accesso a questa tipologia pensione, a seconda che il soggetto interessato sia vecchio o nuovo iscritto e che abbia versato, quindi, contribuzione prima o dopo la data del 1° gennaio 1996.
I “vecchi iscritti” che sono, quindi, coloro che hanno almeno un contributo versato/accreditato prima del 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione di vecchiaia al perfezionamento di un determinato requisito anagrafico e contributivo.
Per l’anno 2024, quindi, si può accedere alla pensione di vecchiaia con:
67 anni di età;
20 anni di contributi
“nuovi iscritti” che sono, invece, coloro che hanno il primo contributo accreditato/versato dal 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione attraverso due distinte diverse modalità di accesso:
1) la prima modalità prevede il perfezionamento dello stesso requisito anagrafico e contributivo minimo previsto per i “vecchi iscritti”, a condizione, però, che l’importo di pensione non sia inferiore all’importo dell’assegno sociale annualmente rivalutato.
Per l’anno 2024, quindi, si può accedere alla pensione di vecchiaia:
con almeno 67 anni di età
con almeno 20 anni di contributi
se l’importo della pensione (importo soglia) non è inferiore a euro 534,41.
 2) La seconda modalità prevede, invece, che gli interessati possono accedere alla pensione di vecchiaia, per l’anno 2024, con:
con almeno 71 anni di età
con almeno 5 anni di contributi “effettivi”. La contribuzione previdenziale “effettiva” è quella obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione, quindi, di quella derivante da contribuzione figurativa (maternità, disoccupazione, ecc.).
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (sia i 20 anni e i 5 anni) può essere utilizzata anche la contribuzione derivante da lavoro svolto all’estero in paesi convenzionati con l’Italia.
È richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti oppure, a domanda dell’interessato, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

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