CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104. È possibile richiedere il congedo straordinario per un periodo massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo straordinario regolamentato dall’art. 42 del D.lgs 151/2001, non può superare la durata di due anni per ciascun portatore di handicap e nell’arco della vita lavorativa, e può essere fruito in modo continuativo, o frazionato, anche a giornate lavorative.

Documenti richiesti

Copia del verbale di riconoscimento dell’handicap grave.

A chi è rivolto il servizio

Ai lavoratori dipendenti che assistono familiari portatori di handicap grave

Scadenze, requisiti e compatibilità

Requisiti:

  • Situazione di handicap grave accertata ai sensi dell’art. 3, cc.1 e 3 L. 104/92 dalle commissioni mediche;
  • Rapporto di lavoro dipendente con obbligo di non prestare attività lavorativa per tutto il periodo di fruizione;
  • Convivenza;
  • Assenza di  ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati del portatore di handicap.

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