QUADRO RM

Nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche trovano collocazione i redditi soggetti a tassazione separata, alcuni redditi di capitale percepiti esteri e i redditi di capitale sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva. Nel quadro RM il contribuente deve indicare, inoltre, le imposte e gli oneri rimborsati, che devono essere riportati a tassazione.

Documenti richiesti

  • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio le indennità di fine rapporto percepite da colf e badanti);
  • redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
  • i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni o (art. 5 della legge n. 448/2001 e art. 2 del decreto legge n. 282/2002);
  • compensi percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, che intendono usufruire della tassazione sostitutiva;
  • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239/1996;
  • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva del 20%;
  • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

A chi è rivolto il servizio

I contribuenti che percepiscono indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, cioè che non hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, sono tenuti a indicare questa indennità nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche. Pertanto, chi presenta il modello 730 è tenuto a compilare e trasmettere anche tale quadro, insieme al frontespizio dello stesso modello Redditi Pf.

Il quadro RM va presentato, inoltre, per indicare:

  • redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
  • i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni o (art. 5 della legge n. 448/2001 e art. 2 del decreto legge n. 282/2002);
  • compensi percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, che intendono usufruire della tassazione sostitutiva;
  • interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239/1996;
  • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva del 20%;
  • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Scadenze, requisiti e compatibilità

  • I Quadri aggiuntivi del Modello Redditi, a partire dell’anno 2024, vanno inviati entro il 30 settembre.
  • Entro 90 giorni oltre il 30 settembre, con una piccola sanzione, si possono presentare questi quadri utilizzando il ravvedimento operoso.

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