ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età.
L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico. È definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie, e “universale” in quanto viene attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
Documenti richiesti
- Documento di Identità
- IBAN
- Certificazione ISEE in corso di validità
A chi è rivolto il servizio
L’assegno unico spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.
In particolare, spetta alle famiglie:
– per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
– per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea;
2. svolga un tirocinio oppure un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4. svolga il servizio civile universale;
– per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età.
Per chiedere l’assegno unico bisogna risultare in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato in Italia;
4. essere od essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Oltre alle categorie di stranieri già previste dal Decreto, l’assegno unico spetta anche:
1. agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale;
2. ai titolari di “Carta Blu” – lavoratori altamente qualificati;
3. ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione Europea e tali paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
4. ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Scadenze, requisiti e compatibilità
MANCANTE