ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il D.L. n. 48/2023, art. 1, definisce l’Adi una “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”. La misura consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Documenti richiesti

  • Documento di Identità
  • IBAN
  • Certificazione ISEE in corso di validità

A chi è rivolto il servizio

L’Adi è a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159/2013;
2. minorenne;
3. con almeno sessanta anni di età;
4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla PA.

Scadenze, requisiti e compatibilità

Il richiedente deve essere:
in possesso della cittadinanza europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Tale requisito è esteso a tutti i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.
Il beneficiario di Assegno di Inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nè a sentenze definitive di condanna (anche di patteggiamento) intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
un valore dell’ISEE, in corso di validità, inferiore ad €. 9.360,00 (in presenza di minori nel nucleo familiare è calcolato l’ “ISEE minorenni”;
un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di €. 30.000,00;
un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore ad una soglia di €. 6.000,00, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), n. 4, D.L. 48/2023;
un reddito familiare inferiore ad una soglia di €. 6.000,00, moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (€. 7.560,00 se il nucleo familiare è composto da soggetti tutti di età pari o superiore a 67 anni; ovvero da soggetti di età pari o superiore a 67 anni con familiari in condizione di disabilità grave o non autosufficienza).
Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c, immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta (esclusi quelli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
navi e imbarcazioni da diporto ed aereomobili di ogni genere.

 

E’ compatibile con la NASPI e con altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
E’ escluso in caso di dimissioni volontarie rese nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 7 L. n. 604/1966.

 

 

 

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