SUPPLEMENTO PENSIONE
Il pensionato che continua l’attività lavorativa precedente l’accesso alla pensione o che ne inizia una nuova, è soggetto al versamento della contribuzione dalla quale potrà ricavare uno o più supplementi di pensione.
Documenti richiesti
–carta identità
-codice fiscale
-data matrimonio
-codice fiscale coniuge
-iban personale
-copia dichiarazione dei redditi due anni precedenti
A chi è rivolto il servizio
Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dei lavoratori dipendenti o autonomi. In questo caso, il pensionato che ha continuato o ha ripreso l’attività lavorativa versando contribuzione nel FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), può richiedere il supplemento di pensione. Avrà titolo al supplemento anche se è titolare di pensione come dipendente nel FPLD e riprende l’attività versando contribuzione in una o più Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed anche se tale contribuzione risulta versata anteriormente alla decorrenza della pensione ma non è stata utilizzata per la liquidazione della stessa;
- alla Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
alla gestione ex ENPALS (Spettacolo e Sport), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD.
Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto la pensione utilizzando uno degli istituti giuridici che consentono l’accesso al pensionamento, come la totalizzazione o il cumulo. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in totalizzazione o in cumulo.
Scadenze, requisiti e compatibilità
Il supplemento può essere richiesto:
- dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento oppure,
per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione interessata.
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Nella sola Gestione Separata dell’INPS il primo supplemento può essere eseguito dopo soli 2 anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a prescindere dall’età.
Il supplemento di pensione spetta dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.