IMPOSTA IMU

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
È operativa a decorrere dal gennaio 2012, e fino al 2013 è stata valida anche sull’abitazione principale. Dal 2011 ad oggi la normativa IMU è stata sottoposta a diverse modifiche, l’ultima delle quali sopraggiunta con la Legge di Bilancio 2020, che ha cancellato la TASI, accorpandola di fatto all’IMU

Documenti richiesti

  • Visure catastali degli immobili posseduti
  • Atti pubblici (compravendita, successioni, donazioni, ecc.)

A chi è rivolto il servizio

Il versamento della imposta IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
Più precisamente l’IMU è obbligatoria per chi è:

 

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
    coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’importo è calcolato in base alle caratteristiche dell’immobile e dal Comune in cui è ubicato.

Scadenze, requisiti e compatibilità

L’IMU viene pagata tramite il Modello F24 in due rate pari al 50% dell’imposta annuaoppure in una rata unica pari al 100%.

Le due rate IMU scadono il 16 giugno (versamento dell’acconto) e il 16 dicembre (versamento del saldo)

Sono esenti dal pagamento dell’imu:

i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.

A seguito della sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha giudicato illegittima la norma istitutiva dell’IMU nella parte in cui lega il concetto di abitazione principale non solo al possessore ma anche al suo nucleo familiare, viene di fatto estesa la doppia esenzione a tutte le coppie coniugate/unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una. 


Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili: 

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
gli alloggi sociali;
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
 
Sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

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